Cos’è il whistleblowing
Il whistleblowing è un meccanismo chiave nella tutela dell’etica e della legalità all’interno delle organizzazioni. Nell’ambito della legge 231 esso rappresenta un canale cruciale per segnalare comportamenti illeciti, quali corruzione o violazioni normative. Questo strumento promuove la trasparenza e la responsabilità, permettendo a dipendenti e collaboratori di segnalare, anche in modo anonimo e sicuro, eventuali irregolarità. L’informativa che segue fornisce dettagli sul processo di segnalazione e le garanzie offerte ai whistleblower, sottolineando l’importanza di una cultura organizzativa improntata all’integrità.
Istruzioni per la segnalazione delle violazioni
Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 e dalla Legge 146/06 ovvero la violazione o l’elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Le segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 della Società, da parte di esponenti aziendali nell’interesse o a vantaggio della società;
- violazioni del Codice Etico, del Modello 231, delle procedure aziendali;
- comportamenti illeciti nell’ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche
Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale.
Il segnalante non deve utilizzare l’istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.
La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l’identità e l’onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l’efficacia delle successive attività di accertamento.
L’Organizzazione pertanto, ha predisposto più canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione presentata con le seguenti modalità:
- Email alla casella postale dedicata per la legge 231: odv@certform.it
- Compilazione apposito modulo, allegato alla procedura di Whistleblowing e inviato tramite posta tradizionale c/o sede della società in Via Roma 612 CAP 80057 Sant’Antonio Abate (NA)
- Segnalazione sul sito www.certform.it nell’apposita sezione Whistleblowing
Nel caso in cui il segnalante preferisca rimanere anonimo, può segnalare, non compilando la sezione “anagrafica segnalante” del modulo, non sottoscrivendo tale modulo, non indicando il mittente o utilizzando uno pseudonimo o un nome di fantasia.
Si precisa che Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.
Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.
Obblighi di riservatezza sulla identità del segnalante
La divulgazione non autorizzata dell’identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione del Sistema di Gestione. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.
Notizie coperte da segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale
Per le segnalazioni effettuate, nelle forme e nei limiti descritti, l’Organizzazione riconosce al personale, ai sensi del D.Lgs.n.231/01 la tutela nel caso di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.
Costituisce, però, violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.
Politica di non ritorsione dell’organizzazione
L’Organizzazione non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro del dipendente segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
La risorsa, inoltre, ha diritto a richiedere il trasferimento in altro ufficio e, laddove ragionevolmente possibile, si provvederà al soddisfacimento di dette richieste.
La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e segnalato siano entrambi dipendenti della stessa Organizzazione
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’Art. 2043 c.c.
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.