L’INPS proroga le agevolazioni “Under 36”, “Incentivo donne” e “Decontribuzione Sud”

Prolungate fino al 30 giugno le misure relative all’esonero per l’occupazione giovanile, femminile e la decontribuzione per il Sud

Il Direttore Generale dell’INPS Gabriella Di Michele, con messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022, da comunicazione di proroga al 30 giugno 2022, delle agevolazioni “Under 36”, “Incentivo donne” e “Decontribuzione Sud” alla luce di quanto ha comunicato la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final.

Le agevolazioni previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, (legge di bilancio dello scorso anno), ovvero
• “giovani under 36“, di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15
• “incentivo donne” di cui all’articol1, commi da 16 a 19
• “Decontribuzione sud“, di cui all’articol1, commi da 161 a 168

troveranno applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo
ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata
fino al mese di competenza giugno 2022.

L’INPS precisa, infine, che la Commissione europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:
290.000 Euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
345.000 Euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
2,3 milioni di Euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali.

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